venerdì 30 maggio 2014

Il coltello con chiusura a blocco e una importante modifica della Cassazione

In un post precedente parlavamo della costante giurisprudenza della Cassazione per la quale un coltello a serramanico che, una volta aperto, rimanga bloccato (coltello molto comune) era considerato un pugnale, quindi arma a tutti gli effetti. Ne derivavano l'obbligo di denuncia alla autorità e l'impossibilità giuridica di portarlo fuori da casa (nemmeno per caccia, lavori o escursionismo).
Ogni tanto prevale la saggezza e finalmente la Corte di Cassazione ha preso atto del proprio errore, ammettendolo anche coraggiosamente.
Si tratta della sentenza emessa il 9 aprile 2014, nella causa RG 44782/2013, sez. I penale.
In questa bella sentenza si riassume lo stato della giurisprudenza precedente sul concetto di pugnale ed in particolare sul tipo di coltello esaminato.
Vengono richiamate le sentenze per le quali il coltello con il sistema di bloccaggio (vedi figura) è considerato un'arma propria.
La Cassazione, modificando il proprio orientamento, scrive:
"È dato, peraltro, censire l'ulteriore indirizzo (richiamato, per l'appunto, dai giudici di merito nel caso in esame) secondo il quale costituisce arma propria anche il coltello a serramanico, affatto privo di «alcun congegno di scatto», che, tuttavia, assicura il blocco della lama — una volta snudata e in linea colla impugnatura — sicché la «successiva chiusura necessita di un meccanismo di disincaglio» (Sez. 1, n. 1901 del 18/01/1996 - dep. 17/02/1996, Angugliaro, Rv. 203807; Sez. 1, n. 5213 del 19/04/1996 - dep. 25/05/1996, P.M. in proc. Ben Hassime, Rv. 204670; Sez. 1, n. 16685 del 27/03/2008 - dep. 22/04/2008, Pa- pagni, Rv. 240278, citata nella sentenza impugnata; Sez. F, n. 33604 del 30/08/2012 - dep. 03/09/2012, Luciani, Rv. 253427; cui adde: Sez. 1, n. 29483 dell' 11/06/2013 - dep. 10/07/2013, Roso, non massimata)."
Infine la Corte definisce come deve essere un pugnale: "Sicché, in definitiva, quali che siano le particolari caratteristiche di costruzione del «coltello», alla stregua della varia tipologia, il discrimen tra l'arma impropria (cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l'arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli."
Quindi secondo, questo indirizzo, un coltello con bloccaggio della lama è un pugnale, un'arma propria, solo ed esclusivamente se ha una lama a punta ed a due tagli.
Finalmente!


Nessun commento:

Posta un commento